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Novità e Informazioni
Acquisto Prima Casa
I. Agevolazioni "prima casa" (imposta di registro ed iva)
1. Trasferimento della residenza nel Comune in cui si acquista l'immobile
Per ridurre l’aliquota dell’imposta sulla compravendita, l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dal giorno del contratto di acquisto; non è necessario prendere la residenza nell’abitazione acquistata.
Per godere della detrazione degli interessi passivi del mutuo, l’acquirente deve trasferire la residenza nell’abitazione acquistata entro 12 mesi dalla data del contratto di acquisto.
2. Decadenza dalle agevolazioni
Se l'immobile acquistato con le agevolazioni è ceduto prima che decorrano 5 anni dalla data del contratto di acquisto, l’acquirente decade dalle agevolazioni "prima casa" godute per l’imposta sulla compravendita e l’imposta sostitutiva sul mutuo.
In questo caso, sono dovuti: l’imposta risparmiata; una soprattassa del 30%; gli interessi di mora.
Non si decade se si acquista un altro immobile, da adibire a propria abitazione principale, stipulando il nuovo acquisto entro 1 anno dal trasferimento.
ESEMPIO:
1 gennaio 2011: si acquista una "prima casa"; 30 marzo 2015: si vende la casa.
Si decade dalle agevolazioni "prima casa" perchè dall'acquisto alla vendita della casa non sono passati 5 anni.
Non si decade, invece, dalle agevolazioni se prima del 30 marzo 2016 si acquista una nuova casa da adibire a propria abitazione principale.
3. Credito di imposta
Il fisco “premia” chi compra la casa una seconda volta, concedendo uno “sconto” sulle tasse del riacquisto.
E’ concesso un credito di imposta pari all'imposta pagata nel primo acquisto, se il secondo rogito è stipulato entro 1 anno dal trasferimento, con le agevolazioni "prima casa".
Il nostro studio può assistervi nella valutazione di questa ulteriore agevolazione e nella predisposizione della documentazione necessaria.
IMU (Imposta Municipale Unica)
1. Versamento
L’ICI è stata sostituita dal 1.1.2012 dall'IMU, che si paga nel corso dell’anno (e non nell’anno successivo, come per l’IRPEF), in due rate. Entro il 16 giugno per il primo semestre; entro il 16 dicembre per il secondo semestre. L' IMU è dovuta in base ai mesi di possesso dell'immobile. Se l'acquisto dell'immobile avviene entro il giorno 15, l’acquirente paga l'intero mese; se l'acquisto avviene dal giorno 16, a pagare l'intero mese è il venditore.
2. Calcolo
La base imponibile dell’ IMU è calcolata maggiorando la rendita catastale del 5% e poi moltiplicandola per un coefficiente (160 nel caso di appartamenti, autorimesse, 140 se si tratta di magazzini, laboratori e tettoie; per 80 se si tratta di uffici; per 55 se si tratta di negozi). Gli opifici industriali ed altri edifici con destinazioni particolari richiedono approfondimenti ulteriori.
L’aliquota IMU per la prima casa è dello 0,40%, per gli altri immobili è dello 0,76%. Sono possibili modifiche, deliberate dal Comune dove è situato l’immobile. E' necessario informarsi presso il Comune competente.
3. Dichiarazione al Comune
Nella maggior parte dei casi il notaio adempie all’obbligo di effettuare la dichiarazione al Comune con la trasmissione telematica dell’atto di acquisto.
In tali casi, il nuovo proprietario non è tenuto ad inviare al Comune la dichiarazione di acquisto. E’ necessario accertarsi presso il proprio Comune dei casi in cui la dichiarazione è obbligatoria.
Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici
E' detraibile dall'IRPEF una quota pari al 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2012 relative a:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio (la detrazione massima prevista è di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro)
- miglioramento termico dell'edificio o delle singole unità immobiliari (pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi - detrazione massima: 60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro)
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima: 60mila euro)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima: 30mila euro, pari al 55% di 54.545,45).
La detrazione può essere ripartita in dieci quote annuali.
La detrazione fiscale è ammessa a condizione che:
- l'intervento risponda ai requisiti di legge e sia asseverato da un tecnico abilitato;
- il contribuente abbia la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un tecnico abilitato.
Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi non è richiesta la certificazione energetica e, pertanto, per poter godere della detrazione è necessario solo che l’intervento risponda ai requisiti di legge e sia asseverato da un tecnico abilitato.